Nota a commento della Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 3159/2023 del 24/03/2026
Nota a commento della Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 3159/2023 del 24/03/2026
La pronuncia in commento, emessa dalla Corte di Appello di Roma, offre un'occasione per approfondire i presupposti applicativi dell'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento di ramo d'azienda, con particolare riferimento ai criteri di autonomia funzionale, preesistenza e conservazione dell'identità dell'entità economica trasferita. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le pretese di due lavoratrici volte a far dichiarare la continuità del loro rapporto di lavoro con la società subentrata nella gestione di una struttura alberghiera, negando la configurabilità di una cessione di ramo d'azienda.
Il Fatto e le Questioni Giuridiche
Le lavoratrici, originariamente dipendenti di una società cooperativa (A srl), avevano ottenuto una sentenza che dichiarava la nullità del loro licenziamento e ordinava la reintegrazione. Successivamente, la gestione dei servizi alberghieri, precedentemente affidata in appalto a un'altra società (B Srl, a sua volta ritenuta cessionaria di A srl), veniva riassunta direttamente dalla committente (C Srl). Le lavoratrici agivano quindi in giudizio per accertare una duplice cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., prima verso B Srl e poi verso C Srl, chiedendo che il loro rapporto di lavoro proseguisse con quest'ultima e che la sentenza di reintegrazione producesse effetti nei suoi confronti.
Le questioni giuridiche centrali sottoposte alla Corte riguardavano:
- La corretta individuazione dell'oggetto del presunto trasferimento, ossia se un singolo servizio (pulizia dei piani) potesse costituire un "ramo d'azienda" autonomo.
- La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda, in particolare la conservazione dell'identità dell'organizzazione a seguito del cambio di titolarità.
La Definizione di Ramo d'Azienda e i Requisiti di Legge
L'art. 2112, comma 5, del Codice Civile, definisce il ramo d'azienda come una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento" . La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha costantemente interpretato questa nozione in modo rigoroso per bilanciare la flessibilità organizzativa delle imprese con la tutela dei diritti dei lavoratori.
I principi cardine, richiamati anche dalla sentenza in esame, sono:
- Autonomia Funzionale: Il ramo ceduto deve essere un'entità economica capace di operare con i propri mezzi, già prima della cessione, per perseguire uno specifico scopo produttivo [Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022][Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. Non può trattarsi di un mero insieme di beni o di personale privo di un legame organizzativo.
- Preesistenza: L'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento. Non è ammessa la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione della cessione, finalizzata unicamente a esternalizzare personale [Cass. Civ., Sez. L, N. 18949 del 05-07-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. La Corte di Giustizia UE ha sottolineato che il termine "conserva" (utilizzato nella Direttiva 2001/23/CE) implica che l'identità dell'entità ceduta debba esistere già prima dell'operazione traslativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023].
- Conservazione dell'Identità: A seguito del trasferimento, l'entità economica deve mantenere la propria identità. Ciò significa che il cambiamento deve riguardare essenzialmente la titolarità, mentre l'organizzazione e l'attività economica devono proseguire senza sostanziali alterazioni. Inoltre, quando attività sia “ labour intensive”, per la quale cioè non sono richieste specifiche conoscenze tecniche, non si può parlare di continuità organizzativa in mancanza del trasferimento anche della linea gerarchica funzionale all’organizzazione: le carenze organizzative imputabili al precedente appalto sono state invece il motivo fondamentale della risoluzione del precedente contratto.
L'Analisi della Corte di Appello
La Corte di Appello di Roma ha applicato con coerenza tali principi al caso di specie, giungendo a escludere la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda.
1. L'insussistenza di un "ramo d'azienda" autonomo nel servizio di pulizia
In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi delle appellanti secondo cui l'analisi avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul servizio di pulizia e rifacimento camere. Il Collegio ha correttamente osservato che tale servizio era solo una parte di un più ampio contratto di appalto che includeva anche ristorazione, bar e altri servizi. Pertanto, non poteva essere considerato di per sé un'autonoma "articolazione funzionalmente autonoma" ai sensi dell'art. 2112 c.c. Questo passaggio è conforme all'orientamento che nega la possibilità di frammentare arbitrariamente l'attività d'impresa in "rami" che non possiedono una reale e oggettiva autonomia operativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021].
2. La mancata conservazione dell'identità aziendale
Il nucleo centrale della motivazione risiede nell'analisi fattuale delle modifiche intervenute con il passaggio della gestione a C srl. La Corte ha accertato che non si è verificato un mero cambio di titolarità, ma una discontinuità sostanziale nell'organizzazione aziendale. Gli elementi valorizzati sono stati:
- L'assetto del personale: La società subentrante non ha assorbito la totalità dei lavoratori precedentemente impiegati, procedendo inoltre a "nuove assunzioni" e introducendo nuove figure professionali di rilievo manageriale. La giurisprudenza riconosce che, sebbene sia possibile un trasferimento di ramo d'azienda "leggero" o "dematerializzato" basato prevalentemente sul personale, è necessario che il gruppo di lavoratori trasferiti costituisca un nucleo organizzato e stabile, dotato di un comune bagaglio di competenze [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022]. La mancata riassunzione di una parte significativa del personale e l'innesto di nuove figure professionali sono indici di una rottura dell'identità preesistente.
- L'assetto dei beni strumentali: La società C ha effettuato investimenti significativi, acquistando nuovi macchinari, attrezzature e divise, apportando "migliorie" ai reparti cucina e ristorante. Questo dimostra che l'organizzazione del cessionario non si è limitata a utilizzare i mezzi del cedente, ma ha integrato e modificato l'assetto produttivo.
- La ratio dell'operazione: La Corte ha evidenziato che la decisione di C srl di internalizzare il servizio non era finalizzata a proseguire l'attività del precedente gestore, ma nasceva dalla necessità di porre rimedio a una "cattiva gestione" che aveva portato al recesso anticipato dal contratto di appalto. L'obiettivo era quindi quello di "apportare miglioramenti nell'offerta dei propri servizi" attraverso una "sostanziale modifica delle strutture e degli assetti organizzativi".
La valutazione complessiva di questi elementi (personale, beni, organizzazione, finalità dell'operazione), come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha portato a concludere che l'identità dell'entità economica non è stata conservata [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021].
Come affermato dalla Suprema Corte, l'identità di un'entità economica "emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione" [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021].
Quando, come nel caso di specie, l'operazione comporta una significativa riorganizzazione e un potenziamento della struttura produttiva da parte del subentrante, non si può parlare di continuità aziendale, ma di una nuova e diversa iniziativa imprenditoriale.
Conclusioni
La sentenza si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 2112 c.c. in modo rigoroso, esigendo una prova concreta della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo, nonché della conservazione della sua identità dopo il trasferimento. La decisione sottolinea come l'applicazione della tutela reale prevista dalla norma non possa prescindere da un accertamento in fatto che verifichi la sussistenza di una reale continuità aziendale, al di là del mero subentro in un'attività economica.
L'esito negativo per le lavoratrici deriva dalla constatazione che l'operazione non era una cessione d'azienda, ma un'internalizzazione di servizi accompagnata da una profonda riorganizzazione. Di conseguenza, correttamente la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, con essa, l'estensione degli effetti della precedente sentenza di reintegrazione alla nuova società, in quanto non qualificabile come "successore a titolo particolare" ai sensi dell'art. 111 c.p.c. .










