Contattate l'avvocato al
+39 335 426804

Antonio Serafini 
avvocato e revisore contabile

Benvenuti sul sito di Antonio Serafini, l'avvocato opera nell’ambito del network "PrimarLex”
Chiama Chiama ora

Antonio Serafini


L’avvocato e revisore contabile Antonio Serafini ha studio in Roma.
Opera nell’ambito del network “PrimarLex”, composto da professionisti operanti in tutto il mondo.
CV Antonio Serafini

Aree di specializzazione


Servizi Legali


I servizi legali spaziano nei seguenti campi: contrattualistica nazionale e internazionale; costruzione ed implementazione di sistemi di tutela corporate, antiriciclaggio e antifrode, contenzioso tributario, commerciale, bancario e fallimentare
  L’attività di punta consiste nella consulenza aziendale in house: il cliente viene accompagnato in ogni aspetto rilevante sotto il profilo legale, sia nell’attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie o comunque di particolare complessità e delicatezza. In tal modo, oltre ai tradizionali servizi legali, viene garantito un efficace controllo interno nonché l’approntamento di tutti quegli adempimenti necessari per l’allineamento dell’azienda ai requisiti ed alle prassi obbligatorie, imposte da numerose leggi:
 Normativa antiriciclaggio: direttive europee e norme nazionali di recepimento; 
Normativa anticorruzione: L 190/2012;
 Modello di organizzazione e gestione; organismo di vigilanza: D.Lgs. 231/01;
Qualifica e valutazione delle controparti; 
Normativa privacy e protezione dei dati personali; 
Servizi a supporto del dirigente preposto al bilancio: L. 262/05; 
Whistleblowing: software specifico per la gestione degli adempimenti;
Consulenza e supporto al consiglio d’Amministrazione negli adempimenti specifici: dall’analisi e approfondimento delle tematiche da trattare alle implicazioni di diritto societario.
L’adesione ai network legali suddetti consente comunque di fornire pronta ed esaustiva assistenza legale in tutti i campi del diritto, dal civile al penale, amministrativo, famiglia ecc., sia in Italia che all’estero. 

News


15 giugno 2026
L’art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016 , come modificato dall’articolo 11, comma 1 lettera a) della legge numero 118 del 2022 (legge annuale per il mercato la concorrenza), ha istituito una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta, da parte degli enti locali, prevedendo che detta delibera sia trasmessa dall’Amministrazione procedente (come definita dall’art. 2 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 175 del 2016) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 numero 287, e alla Corte dei conti che deve deliberare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Il successivo comma 4 dell’articolo 5 dispone che per gli atti degli enti locali è competente la Sezione regionale di controllo della Corte. La norma precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di 60 giorni, l’Amministrazione può procedere all’acquisto della partecipazione: il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione della Corte competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’Amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale. Sulla materia comincia a consolidarsi l’orientamento della magistratura contabile, desumibile dalle seguenti delibere di recente pronunciate da diverse Sezioni regionali di controllo della Corte, che può considerarsi un utile “vademecum” per le Amministrazioni. Del. 161/2022 – Lombardia Del. 59/2023 – Lazio Del. 47/2024 – Marche Del. 60/2024 – Toscana Del. 115/2024 – Lombardia Del. 319/2025 - Lombardia Nelle delibere suddette, il controllo della Corte dei conti sull'acquisto di partecipazioni societarie (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 - TUSP) viene definito come nuovo controllo successivo di legittimità - regolarità, dotato di un effetto impeditivo in senso lato (di tipo procedurale), che affianca i controlli già previsti sul bilancio dell’ente dominus e i controlli-referto per le deliberazioni di razionalizzazione e i piani di risanamento, finalizzata a verificare la coerenza della scelta pubblica con i principi di sana gestione finanziaria. La Corte dei conti ha consolidato una posizione rigorosa soprattutto sull'onere di motivazione analitica previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP). Tale onere non è considerato un mero adempimento formale, ma il "baricentro" del controllo di legittimità-regolarità esercitato dalla magistratura contabile, volto a verificare la razionalità della scelta pubblica. Di seguito si precisano i punti cardine della posizione della Corte: 1. Superamento della tautologia e del dato legale La motivazione non può risolversi in una mera ripetizione del dettato normativo o in affermazioni apodittiche. La Corte richiede che l'atto riveli l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, dimostrando in concreto perché lo strumento societario sia preferibile ad altre forme organizzative. In particolare è censurata la motivazione "per relationem" che si limita a richiamare atti istruttori o pareri legali esterni senza sintetizzarne i contenuti cruciali e senza che l'ente effettui un autonomo apprezzamento strategico. 2. Finalità Istituzionale e "Stretta Necessità" (Art. 4 TUSP) L'amministrazione – questo sembra il requisito più problematico, per via della formulazione generica della norma - deve dimostrare che la partecipazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Vincolo di attività: L'oggetto sociale deve rientrare tra le categorie tassative previste (es. servizi di interesse generale, autoproduzione di beni strumentali). Specificità per PNRR e CER: Per le società collegate al PNRR, la "stretta necessità" è spesso presunta dalla legge, ma la durata della società deve essere coerente con i tempi del progetto (solitamente il 2026). Per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l'ente deve motivare perché la forma societaria sia preferibile a moduli non societari (come fondazioni o associazioni). Nei casi di operazioni seriali (partecipazioni pulviscolari), la motivazione deve spiegare come l'ente intenda esercitare il controllo analogo effettivo nonostante quote irrisorie (es. 0,05 3. Lo Standard Probatorio: Business Plan e Analisi SWOT Perché la motivazione sia considerata "analitica", deve essere supportata da una documentazione tecnica rigorosa: Business Plan (PEF): È un allegato obbligatorio. Deve essere approfondito, non generico, e preferibilmente asseverato da un professionista indipendente per garantirne l'affidabilità. Analisi "Make-or-Buy": L'ente deve condurre un confronto quantitativo tra i diversi modelli gestori (gestione diretta, gara pubblica, in-house). La Sezione Lombardia valorizza in particolare l'uso della metodologia SWOT per pesare vantaggi e rischi. Benchmark di settore: Soprattutto nei servizi ambientali, la motivazione deve confrontarsi con i costi standard e i dati di ARERA o ISPRA. 4. La Doppia Accezione della Sostenibilità Finanziaria La motivazione deve investire due profili distinti ma necessari: Sostenibilità Oggettiva: La capacità della società di mantenere l'equilibrio economico-finanziario nel tempo senza gravare sul socio (evitando il "soccorso finanziario"). La Corte verifica la credibilità delle stime di utile, specialmente se la società target presenta debiti pregressi o crisi di liquidità. Sostenibilità Soggettiva: L'impatto dell'operazione sul bilancio dell'ente dominus, dando conto della copertura finanziaria e degli eventuali accantonamenti necessari per rischi di contenzioso o perdite potenziali. 6. Fallimento del Mercato e Benefici per la Collettività Qualora si opti per l'in-house providing, l'onere motivazionale è considerato "aggravato" (art. 192 d.lgs. 50/2016 e ora d.lgs. 201/2022). L'ente deve dare conto: Delle ragioni del mancato ricorso al mercato (dimostrando l'incapacità dello stesso di offrire il servizio alle stesse condizioni). Dei benefici specifici per la collettività in termini di universalità, qualità e socialità del servizio. 7. Parametri di Sindacato della Corte La Corte non entra nel "merito" o nell'opportunità della scelta, ma svolge un sindacato estrinseco sulla: Completezza: se sono stati analizzati tutti i parametri richiesti. Adeguatezza: se l'istruttoria è proporzionata alla complessità dell'operazione. Attendibilità: se le stime sono coerenti con i dati storici di bilancio e le variabili di mercato. 8. Requisiti Procedurali e Temporali Carattere preventivo: La delibera deve essere trasmessa alla Corte prima del perfezionamento dell'atto negoziale (stipula del contratto o acquisto quote). La trasmissione tardiva porta a una pronuncia di "non luogo a provvedere" (NLP) per consumazione del potere consultivo. Consultazione Pubblica: Gli enti locali devono sottoporre lo schema di delibera a forme di consultazione pubblica (es. pubblicazione sul sito, questionari per la cittadinanza) prima dell'adozione definitiva. Parere del Revisore: Sebbene non sempre formalmente obbligatorio, il parere favorevole dell'organo di revisione è considerato un elemento fondamentale di debolezza o forza istruttoria. 9. Effetti del Parere Negativo Se la Corte esprime un parere negativo o parzialmente negativo, l'amministrazione può comunque procedere, ma ha l'obbligo di: Adottare una nuova delibera che motivi analiticamente le ragioni dello scostamento dal parere della Corte. Dare pubblicità a tali ragioni sul proprio sito istituzionale. Considerare che il parere favorevole esclude la colpa grave in caso di responsabilità erariale, mentre ignorare un parere negativo espone gli amministratori a maggiori rischi. 
Autore: Antonio Serafini 3 aprile 2026
Nota a commento della Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 3159/2023 del 24/03/2026 La pronuncia in commento, emessa dalla Corte di Appello di Roma, offre un'occasione per approfondire i presupposti applicativi dell'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento di ramo d'azienda, con particolare riferimento ai criteri di autonomia funzionale, preesistenza e conservazione dell'identità dell'entità economica trasferita. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le pretese di due lavoratrici volte a far dichiarare la continuità del loro rapporto di lavoro con la società subentrata nella gestione di una struttura alberghiera, negando la configurabilità di una cessione di ramo d'azienda. Il Fatto e le Questioni Giuridiche Le lavoratrici, originariamente dipendenti di una società cooperativa (A srl), avevano ottenuto una sentenza che dichiarava la nullità del loro licenziamento e ordinava la reintegrazione. Successivamente, la gestione dei servizi alberghieri, precedentemente affidata in appalto a un'altra società (B Srl, a sua volta ritenuta cessionaria di A srl), veniva riassunta direttamente dalla committente (C Srl). Le lavoratrici agivano quindi in giudizio per accertare una duplice cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., prima verso B Srl e poi verso C Srl, chiedendo che il loro rapporto di lavoro proseguisse con quest'ultima e che la sentenza di reintegrazione producesse effetti nei suoi confronti. Le questioni giuridiche centrali sottoposte alla Corte riguardavano: La corretta individuazione dell'oggetto del presunto trasferimento, ossia se un singolo servizio (pulizia dei piani) potesse costituire un "ramo d'azienda" autonomo. La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda, in particolare la conservazione dell'identità dell'organizzazione a seguito del cambio di titolarità. La Definizione di Ramo d'Azienda e i Requisiti di Legge L'art. 2112, comma 5, del Codice Civile, definisce il ramo d'azienda come una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento" . La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha costantemente interpretato questa nozione in modo rigoroso per bilanciare la flessibilità organizzativa delle imprese con la tutela dei diritti dei lavoratori. I principi cardine, richiamati anche dalla sentenza in esame, sono: Autonomia Funzionale : Il ramo ceduto deve essere un'entità economica capace di operare con i propri mezzi, già prima della cessione, per perseguire uno specifico scopo produttivo [Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022][Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. Non può trattarsi di un mero insieme di beni o di personale privo di un legame organizzativo. Preesistenza : L'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento. Non è ammessa la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione della cessione, finalizzata unicamente a esternalizzare personale [Cass. Civ., Sez. L, N. 18949 del 05-07-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. La Corte di Giustizia UE ha sottolineato che il termine "conserva" (utilizzato nella Direttiva 2001/23/CE) implica che l'identità dell'entità ceduta debba esistere già prima dell'operazione traslativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1867/2023]. Conservazione dell'Identità : A seguito del trasferimento, l'entità economica deve mantenere la propria identità. Ciò significa che il cambiamento deve riguardare essenzialmente la titolarità, mentre l'organizzazione e l'attività economica devono proseguire senza sostanziali alterazioni. Inoltre, quando attività sia “ labour intensive”, per la quale cioè non sono richieste specifiche conoscenze tecniche, non si può parlare di continuità organizzativa in mancanza del trasferimento anche della linea gerarchica funzionale all’organizzazione: le carenze organizzative imputabili al precedente appalto sono state invece il motivo fondamentale della risoluzione del precedente contratto. L'Analisi della Corte di Appello La Corte di Appello di Roma ha applicato con coerenza tali principi al caso di specie, giungendo a escludere la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda. 1. L'insussistenza di un "ramo d'azienda" autonomo nel servizio di pulizia In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi delle appellanti secondo cui l'analisi avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul servizio di pulizia e rifacimento camere. Il Collegio ha correttamente osservato che tale servizio era solo una parte di un più ampio contratto di appalto che includeva anche ristorazione, bar e altri servizi. Pertanto, non poteva essere considerato di per sé un'autonoma "articolazione funzionalmente autonoma" ai sensi dell'art. 2112 c.c. Questo passaggio è conforme all'orientamento che nega la possibilità di frammentare arbitrariamente l'attività d'impresa in "rami" che non possiedono una reale e oggettiva autonomia operativa [Cass. Civ., Sez. L, N. 15129 del 31-05-2021]. 2. La mancata conservazione dell'identità aziendale Il nucleo centrale della motivazione risiede nell'analisi fattuale delle modifiche intervenute con il passaggio della gestione a C srl. La Corte ha accertato che non si è verificato un mero cambio di titolarità, ma una discontinuità sostanziale nell'organizzazione aziendale. Gli elementi valorizzati sono stati: L'assetto del personale : La società subentrante non ha assorbito la totalità dei lavoratori precedentemente impiegati, procedendo inoltre a "nuove assunzioni" e introducendo nuove figure professionali di rilievo manageriale. La giurisprudenza riconosce che, sebbene sia possibile un trasferimento di ramo d'azienda "leggero" o "dematerializzato" basato prevalentemente sul personale, è necessario che il gruppo di lavoratori trasferiti costituisca un nucleo organizzato e stabile, dotato di un comune bagaglio di competenze [Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 2272 del 26-01-2022]. La mancata riassunzione di una parte significativa del personale e l'innesto di nuove figure professionali sono indici di una rottura dell'identità preesistente. L'assetto dei beni strumentali : La società C ha effettuato investimenti significativi, acquistando nuovi macchinari, attrezzature e divise, apportando "migliorie" ai reparti cucina e ristorante. Questo dimostra che l'organizzazione del cessionario non si è limitata a utilizzare i mezzi del cedente, ma ha integrato e modificato l'assetto produttivo. La ratio dell'operazione : La Corte ha evidenziato che la decisione di C srl di internalizzare il servizio non era finalizzata a proseguire l'attività del precedente gestore, ma nasceva dalla necessità di porre rimedio a una "cattiva gestione" che aveva portato al recesso anticipato dal contratto di appalto. L'obiettivo era quindi quello di "apportare miglioramenti nell'offerta dei propri servizi" attraverso una "sostanziale modifica delle strutture e degli assetti organizzativi". La valutazione complessiva di questi elementi (personale, beni, organizzazione, finalità dell'operazione), come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha portato a concludere che l'identità dell'entità economica non è stata conservata [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021]. Come affermato dalla Suprema Corte, l'identità di un'entità economica "emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione" [Cass. Civ., Sez. L, N. 31046 del 02-11-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 24687 del 14-09-2021][Cass. Civ., Sez. L, N. 35666 del 19-11-2021]. Quando, come nel caso di specie, l'operazione comporta una significativa riorganizzazione e un potenziamento della struttura produttiva da parte del subentrante, non si può parlare di continuità aziendale, ma di una nuova e diversa iniziativa imprenditoriale. Conclusioni La sentenza si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 2112 c.c. in modo rigoroso, esigendo una prova concreta della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo, nonché della conservazione della sua identità dopo il trasferimento. La decisione sottolinea come l'applicazione della tutela reale prevista dalla norma non possa prescindere da un accertamento in fatto che verifichi la sussistenza di una reale continuità aziendale, al di là del mero subentro in un'attività economica. L'esito negativo per le lavoratrici deriva dalla constatazione che l'operazione non era una cessione d'azienda, ma un'internalizzazione di servizi accompagnata da una profonda riorganizzazione. Di conseguenza, correttamente la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, con essa, l'estensione degli effetti della precedente sentenza di reintegrazione alla nuova società, in quanto non qualificabile come "successore a titolo particolare" ai sensi dell'art. 111 c.p.c. .
Mostra di più