La responsabilità dei Professionisti nei reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale
Il tema della responsabilità penale del professionista – soprattutto nei reati ad evento complesso e di evidenza non immediata, come la bancarotta fraudolenta o la frode fiscale - si colloca nel punto più delicato del rapporto tra assistenza tecnica e coinvolgimento nell’illecito del cliente: il professionista non risponde automaticamente delle condotte dell’imprenditore o del contribuente, ma può essere chiamato a rispondere quando il suo apporto travalica la mera consulenza e diventa causalmente rilevante, materiale o morale, nella realizzazione del reato.
1. Bancarotta fraudolenta.
1.a. il professionista può concorrere come extraneus nel reato proprio.
La bancarotta è reato proprio, riferibile ai soggetti qualificati indicati dalla disciplina fallimentare; tuttavia, il soggetto privo di qualifica può concorrere nel reato ai sensi delle regole generali sul concorso di persone, purché vi sia l’attività tipica di almeno un intraneus (imprenditore o direttore) e un contributo causale consapevole dell’extraneus (consulente esterno): si tratta di applicare le regole della fattispecie plurisoggettiva eventuale.
La giurisprudenza più recente ribadisce che il professionista esterno risponde in concorso quando presta un apporto apprezzabile alla condotta distrattiva, non quando si limita a svolgere un’attività tecnica neutra (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026). In particolare, concorre nel reato il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore, fornisca consigli sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori, assista nella conclusione dei negozi, oppure rafforzi l’altrui progetto criminoso con il proprio ausilio o con preventive rassicurazioni (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025).
1.b . casistica giurisprudenziale.
La giurisprudenza, anche molto recente, mostra che il baricentro dell’accertamento è concreto: conta il ruolo realmente svolto dal professionista, non il nomen dell’incarico (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026). La Cassazione afferma infatti che l’extraneus risponde ex art. 110 cod. pen. quando ricorrono tre presupposti: attività tipica dell’intraneus, contributo causale dell’extraneus e consapevolezza di quest’ultimo circa la qualifica del soggetto intraneo (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026.
Ne consegue che il professionista può essere punito quando:
- opera direttamente sui conti sociali compiendo prelievi o pagamenti distrattivi (Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026);
- partecipa alla costruzione negoziale dell’operazione simulata o spoliativa (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025);
- riceve somme prive di titolo, provenienti dalla società poi fallita, con consapevole partecipazione al depauperamento patrimoniale (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 12281 del 28/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026);
- beneficia di operazioni macroscopicamente squilibrate a proprio favore o a favore della società da lui rappresentata, quando le caratteristiche oggettive dell’operazione consentano di desumerne la consapevolezza (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 39793 del 10/12/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21001 del 05/06/2025).
1.c. Il dolo del professionista: deve sapere di contribuire al depauperamento
Il nodo centrale è l’elemento soggettivo. Sul punto la giurisprudenza è costante: nel concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo consiste nella volontarietà dell’apporto dato alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza che esso determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può avere soltanto rilievo probatorio (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 49668 del 13/12/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 12281 del 28/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 10672 del 13/03/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 7207 del 20/02/2023; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 10687 del 24/03/2022).
Emblematica è la vicenda decisa con la recente sentenza n. 18599/2026: la responsabilità del commercialista è stata affermata non per il suo titolo professionale in sé, ma perché egli, oltre a tenere la contabilità e redigere i bilanci, aveva delega sui conti e disponeva in autonomia prelievi, incassi e bonifici in favore proprio, dell’amministratore e di soggetti non creditori della società. Il professionista, in sostanza, non risponde per una sorta di “responsabilità da posizione”, ma perché emerge la prova che abbia agito con dolo, cioè sapendo di contribuire a sottrarre beni alla garanzia dei creditori
La stessa giurisprudenza, però, pone un limite netto: non basta la mera superficialità, imprudenza o negligenza professionale. Se manca la prova della coscienza e volontà di contribuire all’illecito, la condotta può essere deontologicamente censurabile o civilmente rilevante, ma non integra il dolo di concorso (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024).
1.d. I casi in cui la responsabilità va esclusa
La giurisprudenza si è pronunciata anche sul versante opposto. La Cassazione esclude il concorso quando non risultano specifiche condotte di rafforzamento, assistenza negoziale o contributo causale al progetto distrattivo (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022). Analogamente, quando il professionista persegue il pagamento di un proprio credito senza prova della consapevolezza della connotazione distrattiva dell’operazione, il dolo dell’extraneus non può dirsi dimostrato (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 3834 del 29/01/2026).
È significativa anche l’affermazione secondo cui la mera conoscenza dello stato di dissesto non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità: occorre pur sempre un apporto causale volontario a una condotta effettivamente depauperativa (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025).
2. Bancarotta impropria e reati societari: il ruolo del professionista può diventare decisivo
La giurisprudenza chiarisce che il rischio penale del professionista non si limita alla bancarotta patrimoniale “classica”. In materia di bancarotta impropria da reato societario, il professionista può concorrere quando il suo apporto tecnico sia funzionalizzato alla falsificazione del quadro patrimoniale e alla prosecuzione dell’attività con aggravamento del dissesto (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024).
In questa prospettiva, è stata ritenuta configurabile la responsabilità del professionista che rafforzi il progetto dell’amministratore di occultare perdite o simulare un aumento di capitale mediante una stima falsa o gravemente sovrastimata, rappresentandosi la probabile diminuzione della garanzia dei creditori (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024). Anche qui il criterio resta il medesimo: non la mera prestazione professionale, ma l’uso consapevole della competenza tecnica come strumento del fatto illecito (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024).
3. Frode fiscale: il professionista risponde solo se vi è prova del contributo doloso
Quanto alla frode fiscale, la giurisprudenza consente di formulare un principio parallelo. L’art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre le soglie di legge. Sul piano del concorso del professionista, la sentenza n. 37640/2024 afferma che, per ravvisare il concorso di persone nel reato, occorre dimostrare un contributo consapevole alla condotta altrui e la piena consapevolezza della materialità delle condotte poste in essere (Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024).
Questa decisione è particolarmente importante perché segna il confine tra dolo e colpa professionale: non è sufficiente che il consulente si sia affidato con leggerezza ad altri, né che abbia tenuto una condotta superficiale o negligente; tali elementi possono evidenziare un comportamento colposo, ma non bastano a dimostrare l’esistenza di un accordo criminoso o della coscienza e volontà di concorrere nella frode.
In altre parole, anche in materia tributaria il professionista non diventa concorrente per il solo fatto di aver assistito il cliente o di non aver svolto controlli adeguati. La responsabilità penale richiede la prova di un apporto doloso, condiviso e finalizzato alla realizzazione dell’illecito fiscale [Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024].
4. Il principio comune: la competenza tecnica non protegge, ma neppure incrimina da sola
Dalla giurisprudenza emerge un principio unitario, valido tanto per la bancarotta fraudolenta quanto per la frode fiscale: la professionalità non è, di per sé, né schermo né titolo di colpevolezza. Non basta l’errore tecnico, non basta la negligenza, non basta il rapporto fiduciario con il cliente. Occorre invece che il professionista:
- dia un contributo causalmente rilevante al fatto;
- agisca con consapevolezza dell’altrui illecito;
- condivida, anche solo nei limiti del dolo generico, l’effetto pregiudizievole dell’operazione (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 19282 del 27/05/2026; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024).
La linea di confine passa non tra “professionista” e “cliente”, ma tra consulenza e compartecipazione. Quando il professionista resta nel perimetro dell’attività tecnica, la responsabilità penale non sorge; quando invece organizza, agevola, copre, simula, rassicura o esegue consapevolmente operazioni dirette a frustrare i creditori o il Fisco, il concorso nel reato diventa configurabile Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024).
L’evoluzione giurisprudenziale conferma dunque una linea equilibrata. Da un lato, la Cassazione esclude ogni automatismo punitivo e rifiuta di trasformare il professionista nel garante penale universale della legalità del cliente (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 35818 del 03/11/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 37101 del 30/09/2022; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 28625 del 05/08/2025; Sez. Terza Penale, Sentenza n. 37640 del 14/10/2024). Dall’altro, reprime con decisione le ipotesi in cui la competenza tecnica venga piegata a funzione di supporto, copertura o realizzazione dell’illecito, specie quando il professionista assuma un ruolo operativo sui conti, nei contratti, nelle scritture o nella costruzione dell’operazione (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8579 del 03/03/2025; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8028 del 27/02/2025; Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18599 del 22/05/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 8615 del 04/03/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 21854 del 31/05/2024).









