NOTA A SENTENZA CASS. 16105/2019

La sentenza della Cassazione nr. 16105 del 15.3.2019 ha chiarito che l’applicazione su impulso di parte del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011, con l’effetto di sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia prefettizia, può avvenire solo qualora l’impugnazione in sede amministrativa del provvedimento prefettizio sia ancora pendente. Qualora invece sia intervenuta una pronuncia giudiziale definitiva sull’opposizione in sede amministrativa, l’Autorità giudiziaria ordinaria dovrà dichiarare inammissibile la richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario.
Nel caso di specie, l’applicazione su impulso di parte del controllo giudiziario era stata richiesta da una società, dopo la sentenza del Consiglio di Stato di definitivo respingimento dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia prefettizia.
La difesa della società colpita dall’interdittiva aveva fatto leva sul confronto tra la normativa suddetta e l’art. 15 del d.lgs. 231/2001.
Infatti, l'art. 34-bis, comma 6, d.Lgs. 159/2011 richiede testualmente, come requisito per l’applicazione del controllo giudiziario su impulso di parte, solo che «le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4, " abbiano proposto l'impugnazione" del relativo provvedimento del Prefetto; nulla dice invece la norma circa l’esito della detta impugnazione. Con la conseguenza che un'interpretazione letterale della norma stessa prevede come presupposto per la richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario che sia impugnato il provvedimento prefettizio e ciò indipendentemente dell'esito del procedimento di impugnazione.
Diversamente, secondo la società istante, quando il Legislatore ha voluto dare rilevanza all’esito dell’impugnazione, lo ha detto espressamente: infatti l'art. 15 del d.Lgs. 231/2011 in materia di responsabilità da reato delle società, in una situazione simile a quella di cui all'art. 34-bis del Codice Antimafia, prevede che in caso di applicazione di sanzione interdittiva a carico dell'Ente vi è la possibilità di nominare un Commissario giudiziale, a determinate condizioni, ma che la prosecuzione dell’attività da parte del Commissario non possa essere disposta qualora la sanzione interdittiva venga applicata in via definitiva.
Pertanto il confronto delle due dette disposizioni porterebbe a valorizzare l’interpretazione testuale dell’art. 34-bis, escludendo la rilevanza della definitività dell’opposizione al provvedimento interdittivo.
La Suprema Corte ha invece ritenuto che In realtà “trattasi di due normative differenti che non possono essere equiparate atteso che nel caso dell'art. 15 d.Lgs. 231/2001 è lo stesso giudice che potrebbe applicare la sanzione interdittiva che decide anche sulla prosecuzione dell'attività, salvo che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 16 dello stesso decreto ossia nel caso di applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva.
Si tratta quindi di fattispecie diverse che trovano un'analogia se non appunto nei limiti di intervento sulla vita della società una volta che la misura inibitoria assuma i connotati della definitività, con la conseguenza che il silenzio della seconda circa la definitività o meno del provvedimento interdittivo come momento preclusivo per essere ammessi all'istituto del controllo giudiziario non impone una lettura nel senso voluto dalla difesa dell'odierna ricorrente atteso che l'interpretazione della voluntas legis in presenza di tale "silenzio" non può che passare attraverso l'esame delle caratteristiche dell'istituto e delle finalità dello stesso che consistono in una vigilanza prescrittiva con doveri informativi, condotta eventualmente tramite un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, tesa a ripulire da contaminazioni mafiose le attività economico imprenditoriali restituendole bonificate al libero esercizio.”
Inoltre la Cassazione ribadisce che le finalità pubbliche dell'istituto sono "fisiologicamente" ed inscindibilmente connesse alla pendenza di un ricorso avverso l'interdittiva non ancora deciso dal giudice in quanto la ratio dell'istituto è quella di consentire, a mezzo di specifiche prescrizioni e con l'ausilio di un controllore nominato dal Tribunale, la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo avverso la medesima al fine di evitare, in tale lasso di tempo, la decozione dell'impresa stessa che, privata di commesse pubbliche e/o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione della propria attività, potrebbe subire conseguenze irreparabili a causa della "pendenza" del provvedimento prefettizio.
Ulteriore e definitivo argomento a sostegno della tesi dell’interdipendenza tra il procedimento davanti a Tribunale della prevenzione e quello in sede amministrativa, consiste nella considerazione che il Tribunale non può occuparsi della legittimità dell’interdittiva antimafia, rimanendo tale sindacato nell’esclusiva giurisdizione del Prefetto e del giudice amministrativo.




